Come gestire la pratica per il Superbonus: le domande più frequenti
10 domande e 10 risposte per chiarire i dubbi sulla gestione del Superbonus e per scoprire il software che ti accompagna passo passo alla redazione della pratica
Sei stato incaricato di progettare gli interventi agevolabili dal Superbonus 110% e vuoi uno strumento che ti aiuti nella gestione della pratica?
Vuoi sapere quali sono tutti i documenti da produrre per ottenere il visto di conformità?
Vuoi collaborare e condividere asseverazioni, documenti, elaborati di progetto con committenti, banche e colleghi?
Questo focus ti sarà utile per sciogliere alcuni dubbi ricorrenti sulla documentazione da produrre per il Superbonus, per avere un’indicazione su come gestire al meglio la pratica e per scoprire di più su usBIM.superbonus, il software che semplifica la gestione dell’iter normativo e degli adempimenti burocratici in modo veloce ed efficiente.

Interfaccia di usBIM.superbonus
Esiste un elenco ufficiale dei documenti da presentare per ottenere il visto di conformità?
Attualmente esistono tante liste che elencano i documenti da preparare per ottenere il visto di conformità. Per esempio, ogni istituto di credito ha pubblicato il proprio elenco, calzato sulle proprie esigenze.
L’unica check list ufficiale è quella pubblicata dall’Ordine Nazionale dei Commercialisti. La lista costituisce un quadro dei controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità, necessario in caso si opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
I punti salienti della lista riguardano i seguenti documenti (da fornire sia in caso di Ecobonus che di Sismabonus al 110%):
- dati e documenti del soggetto beneficiario;
- dati sull’immobile e relative imposte comunali;
- documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile;
- documenti relative alle parti comuni degli edifici condominiali;
- abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione;
- documenti di spesa e relativi pagamenti;
- tipologia di intervento;
- asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL);
- asseverazioni e attestazioni finali;
- elaborati tecnici;
- documentazione amministrativa.
Ti ricordo che il visto di conformità è previsto solo in caso di cessione del redito o di sconto in fattura.
Quali documenti sono richiesti dalle banche in caso di cessione del credito o sconto in fattura?
Di seguito ti propongo la lista “tipo” dei documenti che il beneficiario deve presentare all’istituto di credito per ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura:
- titolo di detenzione/possesso dell’immobile. Se si richiede il beneficio a titolo di:
- proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie occorre il certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari
- detentore (locatari, comodatari) dell’immobile va prodotto:
- il contratto di locazione/comodato registrato
- la dichiarazione di consenso da parte del proprietario
- familiare convivente del possessore/detentore bisogna consegnare:
- il certificato dell’anagrafe (per convivenza)
- il titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato)
- sempre la dichiarazione di consenso da parte del proprietario
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge:
- la documentazione attestante l’assegnazione
- il titolo di possesso (certificato immobiliare)
- la dichiarazione di consenso da parte del proprietario
- convivente di fatto del possessore/detentore:
- il certificato dell’anagrafe (per convivenza)
- titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato)
- la dichiarazione di consenso da parte del proprietario
- futuro acquirente, con preliminare di vendita regolarmente registrato, immesso nel possesso dell’immobile:
- preliminare di vendita regolarmente registrato, da cui si evinca l’immissione in possesso
- la dichiarazione del consenso da parte del proprietario.
- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si assevera che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono a proprio carico;
- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale;
- in caso di soggetti non proprietari e titolari di diritti reali, documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria;
- dichiarazione sostitutiva d’atto notorio per l’ottenimento e la produzione a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio;
- titolo edilizio (se previsto) o autocertificazione inizio lavori;
- documenti tecnici, suddivisi in:
- inizio lavori:
- autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni
- visura catastale
- APE ante operam
- analisi preventiva e studio di fattibilità dell’intervento
- relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991
- dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica
- pratica edilizia
- elaborati grafici
- preventivi e/o computi metrici
- dati e trasmittanza serramenti sostituiti
- documentazione fotografica intervento
- certificazioni serramenti nuovi
- dati e certificati nuovi oscuranti
- schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa in opera
- avanzamento lavori (dopo almeno il 30%):
- comunicazione inizio lavori
- preventivi e/o computi metrici
- fatture SAL e computi metrici quantità realizzate
- documentazione fotografica e Sal
- asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo
- scheda descrittiva dell’intervento
- ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda
- fine lavori:
- consuntivi e/o computi metrici
- dichiarazione di fine lavori
- APE post operam
- fatture e computi metrici quantità realizzate
- documentazione fotografica a fine lavori
- asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20
- segnalazione certificata di agibilità
- scheda descrittiva dell’intervento
- ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.
- inizio lavori:
Quali sono le condizioni da verificare per accedere alla detrazione?
Per accedere alla detrazione del 110%, il decreto Rilancio prevede che sussistano alcune condizioni imprescindibili.
Ecco quali sono le verifiche da soddisfare per accertare la sussistenza delle condizioni d’accesso alla detrazione:
- verifica oggettiva (immobili agevolati) – permette di accertarti che l’edificio d’intervento sia compreso fra quelli che beneficiano della detrazione, ai sensi dell’art.119, DL 34/2020;
- verifica soggettiva (beneficiari) – occorre accertare che i beneficiari siano nelle condizioni legali e fiscali per accedere alle detrazioni;
- verifica dello stato di legittimità dell’edificio – occorre che ci sia corrispondenza dello stato di fatto dell’edificio con il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, integrato con eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;
- esistenza dell’impianto di riscaldamento – è necessario che l’unità immobiliare sia dotato di un impianto termico;
- rispetto della gerarchia degli interventi – il meccanismo incentivante del Superbonus prevede l’agevolazione del 110% per interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”. Esiste una vera e propria gerarchia da rispettare che consente di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi “trainati” solo se associati ad almeno uno dei “trainanti”;
- verifica requisiti ecobonus 110% – al comma 3, art.119 DL 34/2020 è specificato che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di miglioramento energetico devono rispettare i requisiti previsti dal decreto requisiti ecobonus (DM MiSE 6 agosto 2020), che all’Allegato A definisce tali requisiti per ciascun intervento;
- verifica salto classi energetiche – al comma 3, art.119 DL 34/2020 è specificato che ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di miglioramento energetico (comma 1 e 2, art.119 DL 34/2020) devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 (fotovoltaico e sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta (da A3 a A4), da dimostrare mediante APE ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Quali asseverazioni occorrono per ottenere la detrazione del 110% sugli interventi agevolabili dal Superbonus?
Il tecnico abilitato e incaricato di redigere il progetto ha l’onere di sottoscrivere una serie di asseverazioni che può rilasciare per stati d’avanzamento dei lavori oppure a lavori ultimati.
Nel dettaglio, le asseverazioni necessarie sono:
- asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL):
- asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea
- polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione e dell’attestazione di cui al punto precedente
- autocertificazione attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite di due SAL
- copia della ricevuta di trasmissione della Comunicazione di opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante precedenti SAL (se presenti)
- attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
- consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.
- asseverazioni e attestazioni finali:
- scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea
- attestato di prestazione energetica (APE) ANTE intervento
- attestato di prestazione energetica (APE) POST intervento
- asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea
- polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione e dell’attestazione di cui al punto precedente
- contratto di cessione al GSE dell’energia non autoconsumata e scheda prodotto (solo per fotovoltaico)
- consenso alla cessione del credito/sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.
Dove si consegnano le asseverazioni relative all’Ecobonus 110%?
Le asseverazioni relative all’Ecobonus al 110% devono essere compilata direttamente sul portale online di Enea.
Per compilare le asseverazioni occorre seguire i seguenti passaggi:
- registrarsi come asseveratore
- accedere al sistema
- compilare l’asseverazione
- stampare, firmare e scansionare il documento generato
- ricaricare il documento per protocollarlo
- scaricare l’asseverazione protocollata.
Occorre caricare nel sistema anche i file PDF dei seguenti documenti:
- copia della polizza assicurativa,
- APE ante intervento
- APE post intervento
- computo metrico dei lavori.
Ti ricordo che le asseverazione devono essere redatta da un tecnico abilitato munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per il SuperEcobonus 110% e possono essere presentate a fine lavori oppure in corso d’opera (al 30% e al 60% dei lavori realizzati).
I moduli da compilare, quindi, possono riguardare:
- gli interventi conclusi (Allegato 1, Decreto MiSE 6 agosto 2020)
- lo stato di avanzamento delle opere, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivati (Allegato 2, Decreto MiSE 6 agosto 2020).
Come posso gestire tutta la documentazione da produrre per il Superbonus ed essere certo di non dimenticare nulla?
Per gestire al meglio l’iter normativo e gli adempimenti burocratici previsti per la pratica del Superbonus, ti consiglio di utilizzare usBIM.superbonus, il software online che ti segue nella redazione delle pratiche di Ecobonus e di Sismabonus 110%.
usBIM.superbonus fornisce un quadro dei documenti e contestualmente una linea guida step by step da seguire nella redazione della pratica Superbonus e nei controlli che i soggetti abilitati devono effettuare.
Con usBIM.superbonus hai una check list completa di tutti i documenti da fornire, conforme a quella dell’Ordine Nazionale dei Commercialisti per il rilascio del “Visto di conformità della pratica” necessario per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
La lista è anche personalizzabile con voci e documenti che puoi aggiungere allo schema del programma secondo le tue personali esigenze.
Come posso condividere tutta la documentazione per il Superbonus con il cliente o con altri tecnici coinvolti in modo sicuro?
Le attività connesse al Superbonus includono una serie di figure coinvolte nel processo: tecnici, committenti, banche, imprese, commercialisti, amministratori di condominio, ecc.
Con usBIM.superbonus puoi condividere la tua pratica con tutti. Basta condividere un semplice link che puoi fornire agli interessati anche attraverso la chat integrata nel sistema usBIM.
In questo modo:
- condividi tutta la pratica e i documenti velocemente: committente e colleghi possono seguire l’avanzamento della pratica e collaborare attivamente alla sua realizzazione
- non duplichi files con il rischio di avere diverse versione dei dati non allineati
- condividi funzioni del software per la lettura e la gestione della pratica e dei documenti.
usBIM.superbonus mi consente solo di controllare la documentazione necessaria al Superbonus?
No, usBIM.superbonus non è solo una check-list di controllo per gli elaborati della pratica Superbonus ma è anche uno strumento che ti consente di:
- allegare, creare e aggiornare direttamente online documenti della pratica anche con l’ausilio di moduli già predisposti (asseverazioni, autorizzazioni di condominio, ecc.)
- allegare e visualizzare online, da qualsiasi device anche gli elaborati tecnici, i documenti di progetto e della direzione dei lavori (file DWG/DXF, relazioni ed elaborati di calcolo strutturale, schede e relazioni di calcolo energetico, modelli BIM in IFC, computi di PriMus, progetti architettonici e file di tantissime tipologie utili alle tue attività)
- risolvere in collaborative working problematiche di progetto o di direzione dei lavori (con chat, meeting online, accesso ai dati in cloud, ecc.)
- condividere tutta la pratica e i documenti velocemente con committente e colleghi che possono seguire l’avanzamento della pratica e collaborare attivamente alla sua realizzazione
- gestire i rilievi, anche con nuvole di punti
- fare computi metrici online anche lavorando allo stesso file con più colleghi in tempo reale
- aprire, gestire e navigare file, documenti e modelli in molteplici formati digitali tecnici e per le costruzioni
- lavorare con la massima libertà da qualsiasi device e da qualsiasi luogo, semplicemente attraverso un web-browser
- avere tutte le pratiche Superbonus ordinate e archiviate in sicurezza nel tuo cloud.
Posso modificare la documentazione che ho allegato su usBIM.superbonus direttamente online?
Si, puoi lavorare attivamente ai documenti che alleghi direttamente online e da qualsiasi dispositivo. Per esempio, puoi creare diverse tipologie di file direttamente on line:
- nuovi file di testo
- nuovi file di Office (Word, Excel, Power Point) se hai anche una licenza Microsoft Office 365®
- nuove mappe GIS in formato geojson
- nuovi file .BCF.
Puoi compilare i moduli delle autodichiarazioni già presenti in usBIM.superbonus, modificarli e condividerli con chi vuoi.
Inoltre, puoi anche fare computi metrici online con PriMus (light) e aprire, gestire e navigare file, documenti e modelli in molteplici formati digitali:
- BIM: IFC, BCF, Revit (.RVT e .RFA), Edificius (.EDF), EdiLus, TerMus, CerTus-HSBIM
- nuvole di punti: .LAS, .LAZ, .E57, .PLY, .PTS, .XYZ, ecc.
- GIS: geoJson
- CAD: AutoCAD (.DWG e .DXF), .DNG, .SVT
- 3D: Sketchup (.SKP), collada (.DAE), .OBJ, ecc.
- immagini: .JPG, .BMP, .PNG, ecc.
- foto 360°: .JPG, .JPG360
- altri: .PDF, Office (.DOCX, .XLSX, .PPTX, ecc.).
usBIM.superbonus è utile solo in fase di presentazione della pratica del Superbonus?
No, usBIM.superbonus ti sarà utile anche a lavori conclusi, per conservare in modo sicuro ed ordinato tutta la documentazione da esibire in caso di accertamenti da parte dell’Enea e dell’Agenzia delle Entrate.
Ti ricordo che l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si usufruisce del beneficio fiscale e, nel caso di cessione del credito, l’atto di recupero dello stesso potrà avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare.
Anche l’Enea può effettuare controlli a campione per verificare:
- la sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario
- la rispondenza di tutti gli interventi ai requisiti tecnici previsti
- la sussistenza dei requisiti dell’edificio
- la congruità degli interventi rispetto ai costi specifici
- la corretta e completa compilazione e datazione dell’asseverazione
- la presenza della polizza professionale, con adeguato massimale di copertura.
In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, sia il Documento MEF che la circolare AdE n. 24 dell’8 agosto, hanno chiarito che occorre conservare:
- le fatture o le ricevute fiscali come prova delle spese sostenute per la messa in opera degli interventi
- la ricevuta del bonifico postale o bancario con cui le persone fisiche hanno pagato i lavori
- la dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario se i lavori sono stati effettuati dal detentore dell’immobile
- una copia della delibera dell’assemblea condominiale se sono stati effettuati lavori su parti comuni degli edifici
- una copia dell’asseverazione trasmessa all’Enea per i lavori di miglioramento energetico e una copia dell’asseverazione per gli interventi antisismici.

il sopra descritto programma di gestione del’iter superbonus è in gradi di gestire contemporaneamente anche altri tipi di detrazioni che si possono eseguire in concomitanza con il superbonus
No, è specifico peril superbonus 110 (sismabonus 110 ed ecobonus 110).