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Le 20 domande più frequenti sul Superbonus

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La detrazione fiscale al 110% su interventi energetici, di riduzione del rischio sismico, fotovoltaico è un tema di grande attualità. Ecco le risposte alle domande più interessanti sul Superbonus che i progettisti hanno posto in questi mesi

Sappiamo bene che la detrazione fiscale al 110% rappresenta per tutti gli attori del settore delle costruzioni ed i proprietari di immobili una grandissima opportunità. Una normativa di particolare favore che richiede però nuovi adempimenti e nuovi requisiti, determinando dubbi interpretativi e perciò tante domande sull’applicabilità operativa del Superbonus.

In questo contesto, caratterizzato dalla complessità del tema e da una casistica ampia degli immobili italiani, ACCA si è mossa realizzando una serie di contenuti, costantemente aggiornati, per accompagnare i tecnici nella pratica applicazione di questa misura.

Le FAQ, pagina in cui trovi catalogate per argomento oltre 200 domande e risposte sul Superbonus

I webinar, ciclo di eventi live gratuiti a cura della redazione di BibLus su aspetti specifici del SuperBonus 110%

Dispense e Slide

I Focus con esempi pratici con le informazioni necessarie per progettare correttamente gli interventi agevolati al 110%.

In questo articolo abbiamo raccolto una selezione di 20 domande sul Superbonus, con le relative risposte, espressione dei dubbi di professionisti e committenti emersi nel tempo e che ora hanno trovato chiarezza.

Prima una necessaria, breve premessa.

Che cos’è il superbonus

Con l’espressione Superbonus si fa riferimento al potenziamento di alcune misure di detrazione fiscali già esistenti, e in particolare del cosiddetto Ecobonus per la riqualificazione energetica, del Sismabonus utile per la messa in sicurezza sismica, e del Bonus Edilizia per chi installa impianti fotovoltaici. In pratica, è prevista una detrazione al 110% per gli interventi mirati a rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri in caso di terremoti, indirizzati a un’ampia platea di beneficiari.

Chi può richiedere il superbonus

I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale sono i condomìni; le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati; le cooperative di abitazione a proprietà indivisa; le organizzazioni del terzo settore e associazioni e società sportive dilettantistiche, con specifiche limitazioni.

La misura riguarda anche le seconde case e villette a schiera, con esclusione di case di lusso, ville e castelli (se non aperti al pubblico).

Come funziona il bonus

L’agevolazione è applicabile (ad oggi) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (eccetto Iacp per cui il termine è al 30 giugno 2022), a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori.
Il superbonus ha una caratteristica davvero rilevante: può essere usato per ottenere una detrazione fiscale (direttamente in dichiarazione dei redditi) pari al 110% della spesa sostenuta oppure ceduto alle imprese che eseguono i lavori o a un istituto finanziario. In questo secondo caso, in pratica, c’è la possibilità di eseguire questi importanti lavori di ristrutturazione domestica senza spendere soldi, cedendo totalmente il bonus alle imprese.

Chiariti questi aspetti, vediamo ora quali sono le domande sul Superbonus che più frequentemente ricorrono.

Le 20 domande più frequenti sul Superbonus 110%

Parcella per professionisti

D.: Salve, la L 77/2020  Art. 119 comma 15 dichiara che sono detraibili (dal cliente) SOLO spese professionali sostenute per il “rilascio di attestazioni e delle asseverazioni” e “del visto di conformità”. Sembrano quindi ESCLUSE le attività di rilievo, progettazione, progettazione e calcolo strutturale, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, relazione geologica, redazione della pratica SCIA o CILA ecc.
Quindi a meno di stabilire un costo per un APE di 8000 euro (fuori mercato) non c’è modo di far rientrare le spese tecniche nel bonus. E’ corretto?

R.: Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n.24 dell’8 agosto 2020:”Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)”.

Determinazione classi energetiche

D.: Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% occorre che gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche. Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche?

R.: Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto MiSE 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

Accesso autonomo per villetta a schiera

D.: L’accesso alla mia villetta che si trova all’interno di un complesso di case a schiera è così strutturato: ingresso da cancello comune, percorso pedonale comune, cortile di proprietà esclusiva (indicato su mappa catastale), ingresso unità abitativa. Dato che per accedere alla mia proprietà devo prima passare dal mio cortile, posso usufruire del bonus “privatamente” senza adesione degli altri condomini?

R.: Si, puoi usufruire del superbonus 110 poiché la tua unità immobiliare può essere classificata come “edificio unifamiliare” perché dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva (come previsto espressamente dalla legge di conversone del “decreto agosto”).

Facciate e Superbonus

D.: Se la facciata del condominio è senza intonaco e provvedo ad intonacarla applicando il ‘cappotto’ posso considerare l’intervento come ammesso a detrazione?

R.: Anche la fase dell’intonacatura, che nella sostanza consiste nel rifacimento della facciata, può fruire della detrazione del 110%.
L’applicazione della percentuale di detrazione è possibile in considerazione dell’accessorietà del costo per l’intonaco rispetto alla spesa sostenuta per il cappotto termico. In pratica, l’intervento deve essere considerato unitariamente in quanto finalizzato all’isolamento dell’edificio.

Ovviamente devi realizzare il capotto e soddisfare tutti i requisiti previsti per il Superbonus.

Servizi energetici

D.: Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post?

R.: Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.

Limiti di spesa, IVA e spese tecniche

D.: I massimali di spesa sono iva inclusa o iva esclusa? E i costi del tecnico? Come vanno considerati??

R.: In merito ai massimali di spesa occorre chiarire che fanno riferimento a importi comprensivi di IVA e compensi professionali.

Occorre prestare molta attenzione a massimali di spesa e massimali di detrazione.

Infine, ricorda che la spesa agevolabile = min (massimali; costi asseverati). Infatti, tra gli altri oneri, il tecnico deve asseverare la congruità dei prezzi secondo Prezzari regionali o Prezzari DEI.

Per concludere, i compensi professionali vanno calcolati secondo il DM 17 giugno 2016 (tabelle dei corrispettivi a base di gara).

APE ANTE e POST operam superbonus 110%

D.: Riguardo all’attestato di prestazione energetica (APE) sia quello ante che quello post può essere redatto dal tecnico progettista e direttore dei lavori ?

R.: L’APE ante e post operam è un’APE di scopo, necessaria per attestare il salto di classi energetiche. E’ è rilasciata dal tecnico abilitato, progettista o direttore dei lavori sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Professionisti e Superbonus

D.: I professionisti possono beneficiare del Superbonus?

R.: L’art. 119 comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio prevede che il Superbonus si applichi agli interventi effettuati, tra gli altri, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Di conseguenza i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Demolizione e ricostruzione con ampliamento: spese

D.: Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, quali sono le spese ammesse? Come deve essere redatto l’APE post operam?

R.: Dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.

Superbonus in edificio senza impianto

D.: Nel caso l’edificio o più in generale una unità immobiliare, allo stato attuale, non è dotata di sistemi di riscaldamento può accedere all’incentivo?

R.: Come chiarito dalle Entrate nella Circolare 24/2020, paragrafo 2.2.1, gli “…interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile…” .
Pertanto, ad esempio, qualora l’edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest’ultimo non potrà fruire del Superbonus.

Ricordiamo la nuova definizione di impianto termico prevista dal Dlgs 48/2020:
«Impianto termico»: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, […] Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate» – SCOMPARE LA POTENZA di 5 kW!

Prezzi e Asseverazione

D.: Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione a quali prezzi devo far riferimento:? A quelli di cui al punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. dm Requisiti Ecobonus o a quelli di cui all’Allegato I del medesimo decreto?

R.: Nel caso in questione, i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. dm Requisiti Ecobonus.

I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. dm Requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

Superbonus per immobile non accatastato come civile abitazione

D.: Una ristrutturazione di un immobile accatasto come scuola con già concessione edilizia per cambio di destinazione d’uso a civile abitazione può accedere al superbonus per interventi trainanti e trainati?

R.: Possono usufruire del superbonus 110% le unità immobiliari residenziali riunite in condominio o singole. E’ necessario che gli immobili siano accatastati.

Lavori accessori per realizzazione interventi trainanti

D.: Per la realizzazione di un intervento trainante (es. cappotto termico), nel caso sia necessario realizzare lavori aggiuntivi (es. rifacimento degli intonaci), tali lavori possono entrare a far parte degli interventi agevolati?

R.: Si, i lavori che sono necessari per la realizzazione dell’intervento godono della detrazione al 110%.

Abitazione con stufa a legna (o a pellet) e camino

D.: All’interno di un’abitazione come riscaldamento è presente solo una stufa a legna e un camino non collegati a nessun tipo di terminale (es radiatori). Possono essere classificati come impianti? L’abitazione rientra nel superbonus 110?

R.: La presenza dell’impianto di riscaldamento è una condizione necessaria per accedere al Superbonus con interventi di efficientamento energetico. Grazie alla nuova definizione normativa di impianto termico le stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini sono considerati “impianto di riscaldamento”. Occorre, però, che sussistano anche tutte le altre condizioni che consentono il beneficio e che si rispettino i requisiti previsti dal decreto rilancio.

Contribuente in regime forfettario e cessione del credito

D.: Un libero professionista in regime forfettario, che effettua quest’anno interventi di riqualificazione agevolati e intende cedere il bonus (sia esso il 50%, il 65% o anche il 110%) a chi materialmente ha finanziato la spesa, può farlo?

R.: La risposta è positiva (vedi interpello n.432 del 02/10/2020 AdE).

La cessione dei crediti d’imposta non ha limiti soggettivi, sia per il superbonus che per gli altri bonus casa, in relazione a spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

L’articolo 121 del dl n.34/2020 consente la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Per cui, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto, è possibile per le spese sostenute nell’anno 2020 per interventi rientranti tra gli agevolabili cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante a chi ha materialmente sostenuto le spese.

Cappotto termico su pareti interne

D.: Abito in un condominio. Posso usufruire del Superbonus per realizzare un cappotto termico per le pareti interne del mio appartamento?

R.: E’ un caso limite: è necessaria autorizzazione del condominio e occorre soddisfare i requisiti necessari (isolamento > 25% superficie disperdente e salto di classi dell’intero edificio).

Limiti di spesa fotovoltaico e sistemi di accumulo

D.: In merito all’Ecobonus al 110% ed al fotovoltaico con sistema di accumulo volevo sapere qual è il limite di spesa da considerare. Leggo indicazioni contrastanti…

R.: La risoluzione n. 60/E dell’AdE fornisce utili chiarimenti sui lavori di installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi d’accumulo: 48.000 € per fotovoltaico + 48.000 € per accumulo.

La sostituzione delle persiane è agevolabile?

D.: Anche le spese per la sostituzione delle persiane in seguito a realizzazione di cappotto e sostituzione di infissi rientrano nelle spese detraibili?

R.: Sì. Il Decreto Rilancio contempla quale intervento trainato, dal cappotto termico ad esempio, anche la sostituzione di finestre con infissi, intendendo con tale termine i sistemi oscuranti (persiane, tapparelle, scuri) nonché cassonetti (art. 5 Decreto MisE).

Inoltre possono rientrare tra gli interventi ecobonus detraibili, anche sistemi di schermature solari mobili o fissi (frangisole).

Enti religiosi e Superbonus

D.: Gli enti religiosi quali chiese, abbazie, parrocchie, diocesi, ecc. possono accedere al Superbonus?

R.: Il comma 9 dell’articolo 119 del DL n. 34/2020 definisce con chiarezza l’ambito soggettivo di applicazione degli interventi agevolati al 110%: non sono menzionati gli Enti ecclesiastici intesi come categoria dell’ordinamento giuridico statale: per cui la risposta è negativa.

Unica eccezione il caso in cui l’ente ecclesiastico sia condomino, per gli interventi sulle parti comuni realizzate dal condominio.

Superbonus per condomini con studi in A10

D.: Un Condominio composto esclusivamente da unità immobiliari con destinazione studi e ”uffici privati” (A10), può beneficiare del superbonus al 110%?

R.: Secondo quanto previsto dalle Entrate (Circolare 24E/2020) l’edificio essere prevalentemente abitativo (la superficie dedicata ad abitazione deve essere maggiore del 50% della superficie totale). Pertanto non è possibile usufruire dell’agevolazione neanche sulle parti comuni.

Leggi tutte le altre domande sul Superbonus

 

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10 commenti
  1. Pasquale dice:

    Palazzina con i requisiti sismabonus 110% DL 63/13 art 16 comma 1 septies, con 80% superficie residenziale (8 appartamenti) e 20% non residenziale (2 locali sottotetto (C2). A fronte dell’acquisto limitato al solo locale sottotetto (C2) da parte di persona fisica, si chiede se si applica il sismabonus ed eventualmente come calcolarlo (110%, 85%, 80%, 50%) . Grazie

    Rispondi
    • Mario Guerriero dice:

      Ciao Pasquale.
      Per quanto riguarda il Superbonus ti consiglio di consultare la nostra pagina sulle FAQ (dove potrai ricercare le domande più frequenti sulla detrazione al 110% ed eventualmente lasciarne delle nuove).

      A causa dell’alto numero di domande che ci giungono, non è garantita la risposta a tutte le domande inviate.

      La redazione risponderà principalmente alle domande ritenute di utilità comune. Non possono essere presi in considerazione casi singolari e di interesse specifico, che richiederebbero comunque un maggiore livello di approfondimento.

      Rispondi
    • Mario Guerriero dice:

      Ciao Raffaele,
      a causa dell’alto numero di domande che ci giungono, non è garantita la risposta a tutte le domande inviate sulla nostra pagina delle FAQ sul Superbonus.

      La redazione risponderà principalmente alle domande ritenute di utilità comune.
      Non possono essere presi in considerazione casi singolari e di interesse specifico, che richiederebbero comunque un maggiore livello di approfondimento.

      Rispondi
  2. Enea Cervi dice:

    Buongiorno,
    complimenti per la chiarezza nelle risposte.
    Mi sapreste dire quale titolo deve avere il tecnico abilitato che rilascia l’Asseverazione?
    Per un intervento di Riqualificazione energetica nel quale partecipano il tecnico edile, il termotecnico e il progettista elettrico per l’eventuale impianto fotovoltaico, chi deve occuparsi dell’ASSEVERAZIONE?
    Ringrazio e saluto cordialmente

    Rispondi
  3. Armanfo dice:

    Il mio cliente ha già un impianto fotovoltaico da 6kw incentivato 3°conto energia. Può inserire, fermo restando il soddisfacimento del salto di 2 classi, con il bonus 2010 un nuovo impianto da 3 kW,mantenendo i due impianti separati ma collegati allo stesso pod? Il nuovo impianto avrebbe anche l’accumulo di batterie. Se si a 2400 a kW o a 1600? Grazie

    Rispondi
    • Mario Guerriero dice:

      Ciao,
      visto che la tua domanda è molto interessante abbiamo deciso di proporla, in diretta, all’ing. Domenico Prisinzano di ENEA durante il webinar che organizzeremo il 4 novembre.

      Potrai collegarti e seguire l’evento gratuito al seguente link.

      Rispondi
  4. Alan Pietrini dice:

    Salve.
    Vi scrivo perchè alcuni miei clienti mi chiedono se possono accedere al 110% per SOSTITUIRE l’attuale impianto fotovoltaico (fatto con detrazione al 50% ed SSP) con un altro più potente e accumulo (senza SSP ovviamente e sempre seguendo tutte le regole degli interventi trainanti, del salto di classi ecc).

    Rispondi
    • Mario Guerriero dice:

      Ciao Alan,
      per detrarre le spese relative ad un impianto fotovoltaico (intervento trainato), bisognerà necessariamente effettuare un intervento trainante energetico/sismico .

      Se l’intervento trainante è energetico (isolamento e/o impianto centralizzato) bisognerà inoltre garantire il salto di due classi energetiche.

      Nel caso in cui l’intervento trainante consista nell’isolamento termico (ad es. con cappotto), la superficie disperdente interessata dovrà essere almeno il 25% del totale dell’intero edificio.

      Rispondi

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